Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

F) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.

G) provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:

1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di + o - 5 cm (a 10

m);

2) misura della deviazione verticale con una precisione di + o - 2 cm (a 10

m);

3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione + o - 5 per cento e risoluzione inferiore a 5000 lux;

4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.

H) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);

5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;

6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;

7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.

I) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:

1) lunghezza non inferiore a 6 m;

2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;

3) altezza non inferiore a 1,8 m.

L) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Annesso l Appendice xi - art. 255 (targhe provvisorie di circolazione)

1 . Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Sono le seguenti: a piemonte e valle d'aosta a1 alessandria a2 aosta a3 asti a4 cuneo a5 novara a6 torino a7 vercelli a8 biella a9 verbania b lombardia b1 bergamo b2 brescia b3 como b4 cremona b5 mantova b6 milano b7 pavia b8 sondrio b9 varese b10 lecco b11 lodi c trentino alto adige c1 bolzano c2 trento d veneto d1 belluno d2 padova d3 rovigo d4 treviso d5 venezia d6 verona d7 vicenza e friuli venezia giulia e1 gorizia e2 udine e3 pordenone e4 trieste h liguria h1 genova h2 imperia h3 la spezia h4 savona l emilia romagna l1 bologna l2 ferrara l3 forlì l4 modena l5 parma l6 piacenza l7 ravenna l8 reggio emilia l9 rimini m toscana m1 arezzo m2 firenze m3 grosseto m4 livorno m5 lucca m6 massa carrara m7 pisa m8 pistoia m9 siena m10 prato n umbria n1 perugia n2 terni o marche o1 ancona o2 ascoli piceno o3 macerata o4 pesaro p lazio p1 frosinone p2 latina p3 rieti p4 roma p5 viterbo r abruzzo e molise r1 campobasso r2 chieti r3 l'aquila r4 pescara r5 teramo r6 isernia s campania e basilicata s1 avellino s2 benevento s3 caserta s4 matera s5 napoli s6 potenza s7 salerno t puglia t1 bari t2 brindisi t3 foggia t4 lecce t5 taranto v calabria v1 catanzaro v2 cosenza v3 reggio calabria v4 crotone v5 vibo valentia w sicilia w1 agrigento w2 caltanissetta w3 catania w4 enna w5 messina w6 palermo w7 ragusa w8 siracusa w9 trapani x sardegna x1 cagliari x2 nuoro x3 sassari x4 oristano Annesso m Appendice xii - art. 257 (criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

1 . I criteri per la formazione dei dati sono:

A) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. Iii.4/a, iii.4/b, iii.4/c): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

B) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. Iii.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

C) targa dei motoveicoli (fig. Iii.4/e): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

D) targa delle macchine agricole semoventi (figura iii.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

E) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. Iii.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

F) targa dei rimorchi agricoli (fig. Iii.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

G) targa delle macchine operatrici trainate (fig. Iii.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

H) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. Iii.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "r", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

I) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. Iii.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "r" e quattro caratteri alfanumerici;

L) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. Iii.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "p", il marchio ufficiale della repubblica italiana e quattro caratteri numerici;

M) targa prova per motoveicoli (fig. Iii.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, la lettera "p" e tre caratteri numerici;

N) targa prova per macchine agricole (fig. Iii.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, la lettera "p", tre caratteri numerici e la scritta "ma" con le lettere poste in successione verticale;

O) targa prova per macchine operatrici (fig. Iii.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della repubblica italiana, la lettera "p", tre caratteri numerici e la scritta "mo" con le lettere poste in successione verticale;

P) targa ee anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. Iii.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello stato italiano, la scritta "ee", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

Q) targa ee per rimorchi degli autoveicoli (fig. Iii.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello stato italiano, la scritta "rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "ee", il marchio ufficiale della repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

R) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa ee (fig. Iii.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "ee", la lettera "r", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

S) targa ee per motoveicoli (fig. Iii.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "ee", il marchio ufficiale della repubblica italiana, la sigla dello stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2 . I caratteri numerici di cui ai punti da a) ad s) del comma primo assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, y, z (tabelle da iii.3/a a iii.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3 . Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato a). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "r" in rosso, senza il marchio ufficiale della repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle eventuali lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "escursionisti esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore. Annesso n Appendice xiii - art. 260 (caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione). Disciplinare tecnico

0 . Introduzione.

0.1 . Finalità. Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite. 0.2. Campo di applicazione. Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici, in prova e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio.

1 . Prescrizioni applicabili alle targhe.

1.1 . Prescrizioni generali. Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:

a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm + o 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal provveditorato generale dello stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal ministero dei trasporti;

b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;

 

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